1. La sede e' inviolabile. 2. Nessun agente, o funzionario, della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana puo' entrare nella sede della MFO per esercitarvi le proprie funzioni, senza il consenso del Direttore generale. 3. In caso di calamita' naturale, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire atti criminali compiuti fuori dell'esercizio delle attivita' ufficiali della MFO, il consenso del Direttore generale si considera presunto. 4. Il Direttore generale della MFO impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cerchino di sfuggire ad un arresto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo italiano per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art4 · fonte su Normattiva