ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Sezione 14 Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Ufficio - per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali - puo' liberamente:
- a)acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
- b)detenere e gestire conti esteri e interni, fondi di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;
- c)trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
Testo vigente dal 23 ottobre 1998
