ARTICOLO XIV ESPERTI E FUNZIONARI Dl ORGANIZZAZIONI Sezione 20 Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Ufficio, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Ufficio o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Ufficio e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Ufficio per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei compiti strettamente connessi al compimento di dette missioni o alla prestazione di detti servizi.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artxiv · fonte su Normattiva