Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione generale di cui all'art. 8 anche oltre i 2 anni previsti. La richiesta relativa dovra' essere avanzata entro il ventunesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art11 · fonte su Normattiva