Le alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge dello Stato di residenza, acquistare, prendere in locazione o possedere a qualsiasi altro titolo fabbricati, locali e terreni destinati a sede dei rispettivi uffici consolari, ad abitazione del proprio personale consolare ed a luogo di riunione delle collettivita' dei propri connazionali. Gli edifici, parte di edifici e dipendenze, nonche' i terreni annessi, di proprieta' dello Stato inviante ed adibiti esclusivamente a sede consolare - ivi compresi i locali di residenza del Console, purche' incorporati in detti stabili - sono esenti da tutte le imposte, tasse o tributi applicati o riscossi nello Stato, di residenza a che colpiscono detti immobili ed i loro redditi. Tale esenzione non si intende estesa ai tributi dovuti quale corrispettivo di servizi resi. Gli atti ed i contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al precedente comma sono esenti da imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art8 · fonte su Normattiva