1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente Accordo e alle condizioni previste all'articolo 7, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
