1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente Accordo e alle condizioni previste all'articolo 7, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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