La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si riunira', alternativamente nelle capitali dei due Paesi, ogni qualvolta una delle Parti contraenti ne faccia richiesta. La Commissione mista beneficera' della collaborazione delle Autorita' competenti dei due Paesi e sottoporra' ai due Governi raccomandazioni sulle questioni da essa esaminate. Il Segretariato permanente della Commissione mista, con sede a Mogadiscio, avra' il compito di assicurare il necessario carattere di continuita', ai lavori della Commissione e, in particolare, la elaborazione, la messa a punto ed il coordinamento dei progetti di sviluppo economico e tecnico che verranno eseguiti in virtu' delle facilitazioni concordate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art24 · fonte su Normattiva