I Consoli possono anche:

  • 1)assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci;
  • 2)trasmettere, in materia civile o commerciale, gli atti giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle Commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante;
  • 3)ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto;
  • 4)assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente Convenzione, l'amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art23 · fonte su Normattiva