Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione facendo ricorso, ove necessario, alla Commissione di cui all'articolo 23.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art25 · fonte su Normattiva