1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, esse si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una soluzione. 2. In caso di mancata soluzione, la divergenza sara' sottoposta:

  • a)se le due Parti contraenti concordano, alla Corte Internazionale di Giustizia;
  • b)nel caso contrario, e su domanda di una Parte contraente, ad un tribunale arbitrale. 3. a) Il tribunale arbitrale viene costituito di volta in volta e si compone di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro; i due arbitri cosi' designati nominano un Presidente che deve essere cittadino di un terzo Stato.
  • b)Ciascuna Parte contraente deve nominare il suo arbitro entro il termine di due mesi dopo la presentazione della relativa domanda da parte dell'altra Parte contraente; se non adempie questo obbligo, l'arbitro verra' nominato, su domanda dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
  • c)Qualora gli arbitri non si mettessero d'accordo, entro un mese dalla loro nomina, sulla scelta del Presidente del tribunale arbitrale, questo verra' nominato, su domanda di una Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
  • d)Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impedito a provvedere sulle domande di cui ai commi b) e c) del presente paragrafo o se e' cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal Vicepresidente della Corte. Se anche il Vicepresidente della Corte e' impedito a provvedere o se e' cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal membro piu' anziano della Corte che non sia cittadino di una delle due Parti contraenti.
  • e)Salvo diversa concorde decisione delle due Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.
  • f)Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti, le quali vi debbono dare esecuzione.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art41 · fonte su Normattiva