I Consoli possono inoltre:

  • 1)iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;
  • 2)rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;
  • 3)vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante;
  • 4)effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;
  • 5)ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto, legalizzare o autenticare firme, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalita' sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante 6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorita' dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validita' che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art21 · fonte su Normattiva