I Consoli possono inoltre:
- 1)iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;
- 2)rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;
- 3)vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante;
- 4)effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;
- 5)ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto, legalizzare o autenticare firme, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalita' sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante 6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorita' dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validita' che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
