[1]di passaporti e di visti
[2]Il capo dell'ufficio consolare rilascia i passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e vi effettua annotazioni, nonche' rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
