[1]di passaporti e di visti

[2]Il capo dell'ufficio consolare rilascia i passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio e vi effettua annotazioni, nonche' rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art14 · fonte su Normattiva