I funzionari consolari hanno il diritto:
- a)di registrare i cittadini dello Stato di invio;
- b)di rilasciare ai cittadini dello Stato di invio dei passaporti o altri titoli di viaggio e di rinnovarli;
- c)di rilasciare i visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio e di rinnovarli.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
