I funzionari consolari hanno il diritto:

  • a)di registrare i cittadini dello Stato di invio;
  • b)di rilasciare ai cittadini dello Stato di invio dei passaporti o altri titoli di viaggio e di rinnovarli;
  • c)di rilasciare i visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio e di rinnovarli.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art31 · fonte su Normattiva