sorga fra le Alte Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, esse si impegnano a sottoporla ad una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte. Questi due rappresentanti, ove non raggiungano un accordo entro tre mesi, designeranno di comune intesa un altro membro, cittadino di un terzo Stato. In mancanza di accordo entro due mesi sulla nomina, del terzo membro questo verra' designato, su domanda di una delle Alte Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione di conciliazione assumera' allora il nome e le funzioni di Commissione di arbitrato. La Commissione di arbitrato statuira' a maggioranza di voti. La sua decisione sara' definitiva e vincolante per le Alte Parti contraenti.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art35 · fonte su Normattiva