All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/2004

    Questione inammissibile
    2 marzo 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 e n. 68 del 2003 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e l'ordinanza di rimessione, emessa in data anteriore alle citate decisioni, non contiene profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.

    Art. 10 cost. · Art. 111 cost. · Art. 696 c.p.p. · Art. 729 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/2003

    Questione inammissibile
    14 marzo 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, prima parte, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di Convenzione in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e le ordinanze di rimessione, emesse in data anteriore alle citate decisioni, non contengono profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.

    Art. 10 cost. · Art. 111 cost. · Art. 696 c.p.p. · Art. 1 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 487/2002

    Questione inammissibile
    26 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria in violazione delle norme della Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione superata da quella consuetudinaria. Le ordinanze di rimessione, infatti, emesse in data anteriore all'ordinanza n. 315 del 2002 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni che possano condurre a differenti conclusioni.

    Art. 729 c.p.p. · Art. 10 cost. · Art. 111 cost. · Art. 696 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art13 · fonte su Normattiva