All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Testo vigente dal 8 ottobre 2001
