[1]Art. XI ((Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti (Ad art. 6 della Convenzione)

[2]1. Lo Stato richiedente non e' obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxi · fonte su Normattiva