[1]Art. XI ((Restituzione degli oggetti, dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti (Ad art. 6 della Convenzione)
[2]1. Lo Stato richiedente non e' obbligato alla restituzione degli oggetti e degli originali dei fascicoli (per la Svizzera: "degli inserti") o dei documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, salvo che lo Stato richiesto non ne faccia espressa domanda.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
