[1]Art. X ((Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione)
[2]1. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva e' concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria e' punibile secondo il diritto dei due Stati. 2. Per misura coercitiva s'intende:
- a)la perquisizione corporale;
- b)la perquisizione;
- c)il sequestro dei mezzi di prova compresi gli strumenti utilizzati per commettere il reato, il prodotto o il risultato del reato;
- d)ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto protetto penalmente dalla legge;
- e)qualsivoglia altra misura che implichi coercizione e sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto. 3. In caso di rifiuto nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), l'autorita' richiesta dovra' illustrare la previsione di legge.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
