[1]Art. XII ((Notifica per posta (Ad art. 7 della Convenzione)

[2]1. Qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale puo' essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato. 2. Le citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a procedimento penale che si trovano nello Stato richiesto devono giungere loro al piu' tardi trenta giorni prima della data fissata per la comparizione. 3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto e' redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorita' che invia l'atto e' a conoscenza che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua. 4. Ai fini del presente articolo la competente autorita' dello Stato richiesto fornira', su domanda della competente autorita' dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalita' e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxii · fonte su Normattiva