[1]Art. XXI ((Indagini comuni

[2]1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorita' giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxi · fonte su Normattiva