[1]Art. XXI ((Indagini comuni
[2]1. Nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorita' giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia possono, previa informazione al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia, operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
