[1]Art. XXII ((Lingua (Ad art. 16 della Convenzione)

[2]1. Non e' richiesta la traduzione delle domande e degli atti allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxii · fonte su Normattiva