1. Gli Stati contraenti hanno la facolta' di denunciare la presente Convenzione. 2. La denuncia e' notificata per mezzo di uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Unesco. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, le persone che hanno beneficiato di quanto stabilito nella presente Convenzione e che stiano seguendo un corso di studi nel territorio dello Stato contraente che denuncia la Convenzione, potranno terminare il ciclo di studi iniziato.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art19 · fonte su Normattiva