• 1)Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avra' la facolta' di denunciare la presente Convenzione in nome proprio oppure in nome di tutto il territorio per le cui relazioni internazionali e' responsabile.
  • 2)La denuncia sara' notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
  • 3)La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art23 · fonte su Normattiva