1. Ogni Stato parte della presente Convenzione ha la facolta' di denunciare la Convenzione. 2. La denuncia viene notificata con un atto scritto che viene depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 3. La denuncia prendera' effetto dodici mesi dopo la ricezione dell'atto di denuncia. Essa non modifichera' in alcun modo gli impegni finanziari assunti dallo Stato denunciante fino alla data in cui la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art35 · fonte su Normattiva