TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALLA CODIFICA DELLE DICHIARAZIONI CHE FIGURANO NEI DOCUMENTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, Auspicando agevolare la circolazione internazionale e la comprensione degli atti di stato civile, dei certificati estratti da tali atti e di altri documenti anagrafici, Hanno convenuto le seguenti disposizioni; Articolo 1 1. Le dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile compilati in conformita' alla Convenzione ed alle Raccomandazioni della Commissione internazionale dello Stato civile di cui all'Annesso 1 della presente Convenzione, sono accompagnate dei codici stabiliti all'annesso 2 della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente potra' inoltre indicare, in qualsiasi momento, i documenti di stato civile nazionali le cui dichiarazioni saranno accompagnate dai codici previsti all'annesso 2. Il Consiglio Federale Svizzero sara' debitamente notificato al riguardo.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art1 · fonte su Normattiva