1. Ogni documento di stato civile redatto in conformita' all'articolo 1 da uno Stato contraente deve essere accettato senza traduzione dagli ufficiali di stato civile degli altri Stati contraenti. 2. Se la persona interessata lo richiede, il significato dei codici contenuti nel documento potra' essere esplicitato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' utilizzato. Il documento potra' anche essere decodificato e compilato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' utilizzato.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
