Salvo accordo contrario fra le autorita' centrali interessate, i documenti di cui all'articolo 5 e la corrispondenza scambiata fra le autorita' centrali in merito alla domanda sono redatti o corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che questo Stato abbia dichiarato di accettare.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
