Salvo accordo contrario fra le autorita' centrali interessate, i documenti di cui all'articolo 5 e la corrispondenza scambiata fra le autorita' centrali in merito alla domanda sono redatti o corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che questo Stato abbia dichiarato di accettare.

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art6 · fonte su Normattiva