1. Fino a quando tutti gli Stati parti di una delle Convenzioni di cui all'annesso 1 non siano divenuti Parti alla presente Convenzione, le traduzioni prestampate stabilite da tali Convenzioni dovranno continuare a figurare sui documenti formati in applicazione dell'articolo l, primo capoverso, della presente Convenzione. 2. Quando tutti gli Stati Parti di una della Convenzioni di cui all'annesso 1 saranno divenuti Parti della presente Convenzione, essi non avranno piu' l'obbligo di riportare la traduzione prestampata in tali documenti.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
