1. Le raccomandazioni sono formulate dalla maggioranza dei membri della Commissione. I rappresentanti delle Parti Contraenti interessate propongono alle Autorita' competenti dei loro rispettivi paesi ogni provvedimento adeguato al fine di attuare le raccomandazioni alle quali hanno aderito in seno alla Commissione. 2. Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all'unanimita'. Esse sono obbligatorie per ciascuna delle Parti Contraenti. 3. Le direttive sono formulate dalla Commissione a maggioranza dei voti delle Parti Contraenti, rimanendo inteso: - che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista alla tabella contenuta nell'articolo 9 in appresso, con riferimento ai Prodotti Nazionali Lordi delle Parti Contraenti, - che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti. 4. Le conclusioni delle deliberazioni raggiunte in applicazione dei paragrafi d) ed e) dell'articolo 7 sono adottate in base alle regole definite al paragrafo 3 del presente articolo salvo nei casi in cui una regola diversa e' applicabile in virtu' di disposizioni espresse della Convenzione o degli Statuti ivi annessi.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
