Ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione puo' mettere fine all'applicazione di essa nei propri confronti, mediante preavviso di un anno al Segretario Generale dell'Organizzazione, senza tuttavia che il suo ritiro possa far cessare il controllo esercitato sulle materie anteriormente fornitegli dall'Agenzia o sotto la sorveglianza di essa.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art20 · fonte del testo