[1]Articolo IX.

[2]Ogni Parte del presente accordo potra' far cessare tale accordo nei suoi confronti un anno dopo aver informato della sua denuncia il Governo degli Stati Uniti d'America che informera' gli altri Governi firmatari e il Segretario dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico del deposito di ciascuno strumento di denuncia. Tuttavia la denuncia non intacchera' gli obblighi assunti e i diritti e le facolta' anteriormente acquisiti dalle Parti in virtu' delle disposizioni del presente accordo.

[3]IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

[4]FATTO a Bruxelles il 19 ottobre 1970 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e la cui copia conforme sara' trasmessa da tale Governo a tutti gli altri Governi firmatari nonche' al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artix · fonte su Normattiva