- a)Ogni Governo di un Paese membro o associato dell'Organizzazione non firmatario della presente Convenzione potra', a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.
- b)Ogni Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della presente Convenzione potra', a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione e con l'accordo unanime dei Membri della Organizzazione. L'adesione prendera' effetto a partire dalla data di tale accordo.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
