• a)Ogni Governo di un Paese membro o associato dell'Organizzazione non firmatario della presente Convenzione potra', a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.
  • b)Ogni Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della presente Convenzione potra', a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione e con l'accordo unanime dei Membri della Organizzazione. L'adesione prendera' effetto a partire dalla data di tale accordo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art19 · fonte del testo