- a)I giudici vengono scelti tra le personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.
- b)I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualita' di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.
- c)Il Tribunale non potra' comprendere piu' di un cittadino dello stesso Stato.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
