- a)I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale puo' togliere la immunita'.
- b)I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica.
- c)Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
