- a)Il presidente convoca il Tribunale quando e' necessario.
- b)Il Tribunale si riunisce presso la sede dell'Organizzazione.
- c)Il presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso di impedimento, ovvero allorche' il presidente ha la stessa nazionalita' di una delle parti, la presidenza e' assunta dal giudice piu' anziano.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
