Art. 10 — Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
