1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Per ogni Stato che firmi successivamente la presente Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
