1. La presente Convenzione e' aperta alla firma a Bruxelles e resta aperta alla firma a Londra presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") sino al 31 dicembre 1972 e resta in seguito aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante:

  • a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  • b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  • c)adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art5 · fonte su Normattiva