1. La presente Convenzione e' aperta alla firma a Bruxelles e resta aperta alla firma a Londra presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") sino al 31 dicembre 1972 e resta in seguito aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante:
- a)firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
- c)adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
