1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilita' dell'amministrazione di un territorio, od ogni Parte contraente della presente Convenzione che assume la responsabilita' delle relazioni internazionali di un territorio, puo', in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, far conoscere che tale estensione ha avuto luogo. 2. L'applicazione della presente Convenzione e' estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di ricevimento di questa o da tale altra data che sara' indicata in essa. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, puo' in ogni momento, dopo la data in cui l'applicazione della Convenzione e' stata cosi' estesa ad un territorio, far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di venire applicata al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di essere applicata al territorio indicato nella notifica, un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo scadere di ogni altro periodo piu' lungo indicato nella notifica.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art8 · fonte su Normattiva