1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati contraenti in ogni momento a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia avviene mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potrebbe essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione sulla responsabilita' civile costituisce una denuncia alla presente Convenzione. Essa ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia la denuncia della Convenzione sulla responsabilita' civile in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo XVI di quest'ultima Convenzione. 5. Malgrado ogni denuncia fatta da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione sull'obbligo di versare un contributo in base all'articolo 10 per un evento verificatosi alle condizioni previste dal paragrafo 2 b) dell'articolo 12, prima che la denuncia abbia efficacia, continuano a venire applicate.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art41 · fonte su Normattiva