1. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari alla sede consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi in altro modo i locali. 2. Lo Stato di residenza e' anche tenuto, se del caso, ad aiutare la sede consolare ad ottenere degli alloggi adeguati per i suoi membri.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
