[1]in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereo
[2]Se le autorita' competenti dello Stato di residenza sono in possesso delle notizie corrispondenti, esse saranno tenute:
- a)a rendere noti senza indugio alla sede consolare competente tutti i casi in cui vi sarebbe luogo a provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio;
- b)ad informare, senza ritardo, la sede consolare piu' vicina del luogo in cui si e' verificato l'incidente allorche' una nave o un battello di nazionalita' dello Stato di invio naufraga o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, o quando un aeromobile immatricolato nello Stato di invio subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
