[1], entrata in vigore e denunzia

[2]1. La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Sofia. 2. La presente convenzione, che abroga quella tra Italia e Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio-10 marzo 1910, entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti non la denunzi mediante un preavviso di un anno.

[3]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i sigilli.

[4]FATTO a Roma il 21 febbraio 1968 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e bulgara, ciascuno di essi facente fede.

[5]Per la Repubblica popolare di Bulgaria BACHEV

[6]Per la Repubblica italiana FANFANI

[7]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art50 · fonte su Normattiva