alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare le autorita' competenti della circoscrizione consolare; esso e' altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie per porre in grado il Capo dell'Ufficio consolare di adempiere alle proprie funzioni e di godere del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art4 · fonte su Normattiva