alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare le autorita' competenti della circoscrizione consolare; esso e' altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie per porre in grado il Capo dell'Ufficio consolare di adempiere alle proprie funzioni e di godere del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
