[1]alle Autorita' della circoscrizione consolare

[2]Dal momento in cui il Capo dell'ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare. Lo Stato di residenza e' tenuto altresi', ad assicurare le misure necessarie affinche' il Capo dell'ufficio consolare possa adempiere alle proprie funzioni.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art4 · fonte su Normattiva