[1]delle funzioni di un membro della sede consolare

[2]Le funzioni di un membro della sede consolare cessano in particolare:

  • a)con la notifica, da parte dello Stato d'invio allo Stato di residenza, del fatto che le sue funzioni sono terminate;
  • b)con il ritiro dell'exequatur;
  • c)con la notifica, da parte dello Stato di residenza allo Stato di invio, che esso ha cessato di ritenere la suddetta persona come membro del personale consolare.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art8 · fonte su Normattiva