Le funzioni di un membro di un Ufficio consolare hanno termine in particolare a seguito:

  • a)della notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare,
  • b)del ritiro dell'exequatur,
  • c)della notifica dallo Stato di residenza allo Stato di invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art9 · fonte su Normattiva