1. Le Parti Contraenti rispetteranno il diritto delle persone indicate al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Commissione e con la Corte. 2. Per quanto riguarda le persone in stato di detenzione, l'esercizio di questo diritto implica in particolare che:
- a)la loro corrispondenza, se e' oggetto di controllo da parte delle autorita' competenti, deve tuttavia essere loro inviata e consegnata senza un ritardo eccessivo e senza alterazioni;
- b)queste persone non possono essere oggetto di alcuna misura disciplinare derivante da una comunicazione trasmessa alla Commissione o alla Corte attraverso i canali appropriati;
- c)queste persone hanno il diritto, per quanto riguarda una richiesta alla Commissione e qualsiasi procedimento che ne derivi, di corrispondere con un patrocinatore ammesso a perorare davanti ai giudici del paese dove sono detenute e di aver colloqui con lui senza poter essere udite da chiunque altro. 3. Nell'applicazione dei precedenti paragrafi, non puo' esservi altra ingerenza da parte di una autorita' pubblica se non nei limiti entro i quali questa ingerenza e' prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una societa' democratica, e' necessaria alla sicurezza dello Stato, alla scoperta ed al perseguimento di un'infrazione ai precetti dell'ordinamento penale o alla protezione della salute.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
