1. Le persone indicate al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo godranno dell'immunita' giuridica riguardo alle loro dichiarazioni fatte oralmente o per iscritto, come pure riguardo a documenti ed altri atti che sottopongono alla Commissione o alla Corte. 2. Questa immunita' non si applica per quanto riguarda qualsiasi comunicazione, integrale o parziale, al di fuori della Commissione o della Corte, da parte o per conto di una persona che goda dell'immunita' ai sensi del paragrafo precedente, di dichiarazioni fatte o di documenti prodotti da questa persona davanti alla Commissione o alla Corte.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
