[1]di restrizioni in materia di cambio

[2]Senza essere assoggettato ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita':

  • a)il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in qualsiasi moneta;
  • b)il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualunque paese e convertire tutte le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta;
  • c)il Tribunale puo' ricevere, detenere, negoziare, trasferire o convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al riguardo. 2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta valere da uno Stato Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art12 · fonte su Normattiva