Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 313 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: All'art. 8 della legge 10 giugno 1937-IV, n. 1266, e' sostituito il seguente:

tolto: «Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, saranno disposte:

tolto: a) ogni anno la denuncia da presentare al podesta' non oltre il giorno 11 novembre, dalle persone obbligate, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, alla consegna del vino e delle vinacce da destinare alla distillazione, delle quantita' di vini, mosti, mosti muti, mosti con centrati e filtrati dolci, calcolati come vino, prodotti con uve dell'annata, nonche' delle vinacce relative;

tolto: b) ogni cinque anni o, eventualmente, a piu' lunghi intervalli di tempo, la denuncia al podesta' delle quantita' di vini e di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino, detenute da produttori e da commercianti.

tolto: «Nella denuncia di cui alla lettera a) l'obbligato dovra' indicare la quantita' di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano.

tolto: «La vigilanza sullo svolgimento delle denunce e delle successive operazioni spetta all'Ente di cui all'art. 11, che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle Organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

tolto: Al servizio di polizia relativo all'osservanza degli obblighi di denuncia, di cui al presente articolo, e di consegna, di cui all'articolo precedente, provvedera' la Regia guardia di finanza, secondo le disposizioni che impartira' il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Ente di chi all'art. 11. Alla regolazione degli oneri relativi a tale servizio sara' provveduto mediante convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e l'Ente suddetto e da approvarsi con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1920-IV, n. 100».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-03-13;383~art3 · fonte del testo